MALTRATTAMENTI FRAMMEZZATI DA PERIODI DI QUIETE

Corte di Cassazione, sez. VI penale – sentenza 8 maggio 2019, n.19776

MASSIMA

Integra il delitto di maltrattamenti il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell’agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo.

CASO OGGETTO DELLA DECISIONE

I.G.C., per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la condanna inflittagli dal Tribunale di Livorno il 21 novembre 2014, per i delitti di maltrattamenti e lesioni personali dolose in danno della sua convivente P.D.G., costituitasi parte civile nel processo.

FATTO

1. I.G.C., per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze dell’8 marzo 2018, che ha confermato la condanna inflittagli dal Tribunale di Livorno il 21 novembre 2014, per i delitti di maltrattamenti e lesioni personali dolose in danno della sua convivente P.D.G., costituitasi parte civile nel processo.

2. Il ricorso si articola attraverso tre motivi.

2.1. Con il primo, si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell’art. 606 C.P.P., comma 1, lett. d), con riferimento all’audizione dei figli minori della coppia, utile per accertare lo stato d’animo della persona offesa ed i motivi per cui si sarebbe risolta a sporgere la querela. Si allega, al riguardo: che i relativi elementi di conoscenza sono sopravvenuti alla sentenza di primo grado, derivando dai colloqui telefonici intervenuti tra i minori e l’imputato durante la detenzione di questi; che i ragazzi non sono mai stati esaminati in dibattimento; ed altresì che, in rito, la Corte ha errato nel ritenere detta prova non indispensabile ai fini della decisione, dovendo invece ravvisarsi tale requisito anche quando la prova nuova sia sufficiente ad ingenerare anche solo il dubbio sulla colpevolezza dell’imputato.

2.2. La seconda censura – mossa a mente dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), – attiene al travisamento delle dichiarazioni testimoniali degli operatori di polizia giudiziaria F. e B. e di Po.Pe. , amica della persona offesa, i quali, al contrario di quanto divisato dai giudici del merito, non hanno esposto circostanze tali da confermare il racconto della vittima.

2.3. L’ultimo motivo stigmatizza come erronea la sussunzione delle condotte nella fattispecie di cui all’art. 572 c.p., per difetto del requisito dell’abitualità delle medesime. L’istruttoria, ovvero, avrebbe accertato la verificazione di soli tre episodi aggressivi lungo un arco di due anni, mentre è emerso che la P. avesse una vita di relazione autonoma, con piena disponibilità delle risorse economiche messele a disposizione dal compagno, peraltro da lei stessa definito un buon padre di famiglia.

DIRITTO

1. Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente destituiti di fondamento.
2. Quanto al primo, va osservato che la sentenza impugnata giustifica la reiezione della richiesta di rinnovazione istruttoria, avente per oggetto l’esame testimoniale dei figli dell’imputato e della parte civile, rappresentando che tale prova non fosse indispensabile ai fini della decisione, né fosse sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, vertendo essa su una questione già oggetto di ampia attività istruttoria nel dibattimento svoltosi dinanzi al Tribunale (pag. 9).
Il ricorso, sotto l’aspetto della novità della prova, si limita a dedurre che i figli della coppia non sono stati esaminati nel corso del dibattimento.
Tanto non è sufficiente, però, per ritenere che si sia in presenza di una c.d. ‘prova nuova’, per gli effetti di cui all’art. 603 c.p.p., comma 2, dovendo tenersi in considerazione, a tal fine, anche l’oggetto della prova che s’intende introdurre, e quindi, nel caso di prova dichiarativa, quanto meno il tema su cui essa deve vertere, onde consentire al giudice di apprezzarne l’effettiva novità o meno rispetto agli argomenti di prova già trattati.
È di solare evidenza – per rimanere all’ipotesi di specie – che l’audizione dei figli delle parti sulla generale situazione familiare, ben possibile nel corso del dibattimento, non avrebbe rivestito alcun carattere di novità; diversamente si sarebbe potuto ritenere, invece, nel caso in cui, ad esempio, essi avessero dovuto riferire su circostanze specifiche, non emerse in istruttoria e tali da incidere significativamente sulla ricostruzione dei fatti.
La difesa ricorrente, però, non ha offerto alcuna indicazione sui contenuti delle informazioni che avrebbero potuto rendere i figli, se esaminati.
Per l’effetto, la Corte non è in condizione di stabilire, anzitutto, se quella prova, richiesta al giudice d’appello ma da esso respinta, fosse ‘sopravvenuta’, con conseguente applicazione dei più laschi parametri di ammissibilità di cui al combinato disposto dell’art. 603 c.p.p., comma 2, art. 495 c.p.p., comma 1, e art. 190 c.p.p.; né, in secondo luogo, se essa fosse o meno decisiva, secondo quanto imposto dal medesimo art. 603, comma 1.
Giova rammentare, a tal proposito, che, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale, qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, Rv. 261799).
Nell’ipotesi in rassegna, invece, non emerge dagli atti quale decisivo apporto conoscitivo, tale da sovvertire l’esito del giudizio, sia venuto a mancare al processo, per effetto della mancata assunzione di quelle testimonianze.

2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, secondo cui i giudici di merito avrebbero travisato il contenuto di alcune delle testimonianze acquisite.

2.1. In tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di ‘travisamento’ della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (tra molte, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Rv. 271702).
Nel caso, poi, come quello in rassegna, di cosiddetta ‘doppia conforme’, tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza, da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

2.2. Nella fattispecie in esame, non si ravvisa in alcun modo un simile fraintendimento macroscopico del contenuto delle indicate testimonianze, che peraltro rappresentano soltanto una parte di quelle assunte in dibattimento.
La stessa difesa ricorrente, infatti, si limita a spigolare tra quelle dichiarazioni, estrapolandone singole battute, tutte, peraltro, concernenti l’aspetto delle percosse e delle violenze fisiche, che però non esauriscono la condotta maltrattante contestata.

3. Manifestamente infondato, infine, è pure il terzo motivo di ricorso, attraverso il quale si contesta la ritenuta configurabilità del delitto di maltrattamenti, ex art. 572 c.p., sul presupposto della episodicità delle manifestazioni violente e, per l’effetto, dell’assenza dell’imprescindibile connotato di abitualità delle condotte.
Integra tale delitto il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell’agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (tra moltissime altre, Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, Rv. 272452).
È del tutto irrilevante, allora, nell’accertata esistenza di plurimi episodi di prevaricazione, nel corso di una relazione sentimentale protrattasi per otto anni, che la persona offesa – come si afferma in ricorso – avesse una sua vita di relazione autonoma o potesse disporre di risorse economiche: circostanze, entrambe, perfettamente compatibili con un più generale clima di umiliante sopraffazione, che è necessario e sufficiente per configurare il reato.
Peraltro, anche sotto lo specifico profilo in esame, la difesa ricorrente limita la propria attenzione agli episodi di violenza fisica subiti dalla P., del tutto obliterando le altre forme di sopraffazione da costei subite e concordemente ritenute dai giudici di merito.

4. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Da tanto consegue – ai sensi dell’art. 616 c.p.p. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in duemila Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

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corsogiuridico

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