MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – ORDINANZA 28 febbraio 2019, n. 5974


MASSIMA

L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso.

F A T T O

La Corte d’appello di Trieste, con decreto del 9/02/2015, ha confermato il decreto del Tribunale di Gorizia che aveva respinto la richiesta di (omissis) nei confronti di (omissis), di revisione, ex art.9 I.div., delle condizioni economiche di divorzio, in particolare, di disporre la cessazione dell’obbligo dell’ex marito di corrispondere alla (omissis) l’assegno divorzile di 250,00 mensili.
La Corte d’appello, all’esito anche di informative disposte tramite polizia tributaria, ha ritenuto che il reclamante non avesse comprovato un fatto sopravvenuto legittimante la modifica delle condizioni di divorzio, non rilevando la circostanza che il coniuge beneficiario dell’assegno avesse instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, occorrendo la prova, da parte dell’ex coniuge onerato, che tale convivenza abbia influito in melius sulle condizioni economiche dell’avente diritto.
Avverso il suddetto decreto, (omissis) propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di (omissis) che resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.5 comma 6 l.div. nonché vizio di motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c., in relazione al fatto rappresentato dalla stabile convivenza della (omissis) con altra persona;
con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo rappresentato dalle risultanze degli accertamenti tributari, dai quali si evidenziava la parificazione dei redditi della coppia costituita dal (omissis) con l’attuale coniuge e di quella costituita dalla (omissis) con il convivente di fatto.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.
Questa corte ha già da tempo chiarito (Cass.6855/2015; conf. Cass. 2466/2016; Cass.4649/2017; Cass. 2732/2018) che «l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso»; invero, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo. Nell’ordinanza di questa Corte n. 18111/2017 si è poi precisato che non assume rilievo la successiva cessazione della convivenza di fatto intrapresa dall’ex coniuge beneficiario.
Nella specie, la ricorrente, costituendosi in giudizio, aveva riconosciuto di avere instaurato una stabile convivenza con altra persona, dato questo talmente pacifico che la Corte (avendo il (omissis) contratto nuovo matrimonio) aveva disposto informative tramite polizia tributaria circa le rispettive condizioni patrimoniali dei due nuovi nuclei familiari.
Il fatto sopravvenuto giustificava pertanto la revisione dell’assegno divorzile e la decisione impugnata, escludendo che la convivenza more uxorio dell’ex coniuge, beneficiario di assegno, facesse venir meno il diritto all’assegno stesso, non è conforme al principio di diritto sopra richiamato.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, il 14 dicembre 2018.

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